ISTRUZIONE CIRCA I CRITERI DI DISCERNIMENTO VOCAZIONALE RIGUARDO ALLE PERSONE CON TENDENZE OMOSESSUALI
IN VISTA DELLA LORO AMMISSIONE AL SEMINARIO E AGLI ORDINI SACRI
INTRODUZIONE
In continuità con l’insegnamento
del Concilio Vaticano II e, in particolare, col decreto Optatam totius (1) sulla formazione sacerdotale,
la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha pubblicato diversi documenti per promuovere un’adeguata
formazione integrale dei futuri sacerdoti, offrendo orientamenti e norme precise circa suoi diversi aspetti.
(2)
Nel frattempo anche il Sinodo dei Vescovi del 1999 ha riflettuto sulla formazione dei sacerdoti nelle
circostanze attuali, con l’intento di portare a compimento la dottrina conciliare su questo argomento
e di renderla più esplicita ed incisiva nel mondo contemporaneo. In seguito a questo Sinodo, Giovanni
Paolo II pubblicò l’Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis. (3)
Alla luce di questo
ricco insegnamento, la presente Istruzione non intende soffermarsi su tutte le questioni di ordine affettivo
o sessuale che richiedono un attento discernimento durante l’intero periodo della formazione. Essa contiene
norme circa una questione particolare, resa più urgente dalla situazione attuale, e cioè quella dell’ammissione
o meno al Seminario e agli Ordini sacri dei candidati che hanno tendenze omosessuali profondamente radicate.
1. Maturità affettiva e paternità spirituale
Secondo la costante Tradizione della Chiesa, riceve validamente
la sacra Ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile. (4) Per mezzo del sacramento dell’Ordine,
lo Spirito Santo configura il candidato, ad un titolo nuovo e specifico, a Gesù Cristo: il sacerdote,
infatti, rappresenta sacramentalmente Cristo, Capo, Pastore e Sposo della Chiesa. (5) A causa di questa
configurazione a Cristo, tutta la vita del ministro sacro deve essere animata dal dono di tutta la sua
persona alla Chiesa e da un’autentica carità pastorale. (6)
Il candidato al ministero ordinato, pertanto,
deve raggiungere la maturità affettiva. Tale maturità lo renderà capace di porsi in una corretta relazione
con uomini e donne, sviluppando in lui un vero senso della paternità spirituale nel confronti della comunità
ecclesiale che gli sarà affidata. (7)
2. L’omosessualità e il ministero ordinato
Dal Concilio Vaticano
Il ad oggi, diversi documenti del Magistero – e specialmente il Catechismo della Chiesa Cattolica – hanno
confermato l’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità. Il Catechismo distingue fra gli atti omosessuali
e le tendenze omosessuali.
Riguardo agli atti, insegna che, nella Sacra Scrittura, essi vengono presentati
come peccati gravi. La Tradizione li ha costantemente considerati come intrinsecamente immorali e contrari
alla legge naturale. Essi, di conseguenza, non possono essere approvati in nessun caso.
Per quanto concerne
le tendenze omosessuali profondamente radicate, che si riscontrano in un certo numero di uomini e donne,
sono anch’esse oggettivamente disordinate e sovente costituiscono, anche per loro, una prova. Tali persone
devono essere accolte con rispetto e delicatezza; a loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta
discriminazione. Esse sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e a unire al sacrificio
della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare. (8)
Alla luce di tale insegnamento, questo
Dicastero, d’intesa con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ritiene necessario
affermare chiaramente che la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, (9) non può
ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze
omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay. (10)
Le suddette persone si
trovano, infatti, in una situazione che ostacola gravemente un corretto relazionarsi con uomini e donne.
Non sono affatto da trascurare le conseguenze negative che possono derivare dall’Ordinazione di persone
con tendenze omosessuali profondamente radicate.
Qualora, invece, si trattasse di tendenze omosessuali
che fossero solo l’espressione di un problema transitorio, come, ad esempio, quello di un’adolescenza
non ancora compiuta, esse devono comunque essere chiaramente superate almeno tre anni prima dell’Ordinazione
diaconale.
3. Il discernimento dell’idoneità dei candidati da parte della Chiesa
Due sono gli aspetti
indissociabili in ogni vocazione sacerdotale: il dono gratuito di Dio e la libertà responsabile dell’uomo.
La vocazione è un dono della grazia divina, ricevuto tramite la Chiesa, nella Chiesa e per il servizio
della Chiesa. Rispondendo alla chiamata di Dio, l’uomo si offre liberamente a Lui nell’amore. (11) Il
solo desiderio di diventare sacerdote non è sufficiente e non esiste un diritto a ricevere la sacra Ordinazione.
Compete alla Chiesa – nella sua responsabilità di definire i requisiti necessari per la ricezione dei
Sacramenti istituiti da Cristo – discernere l’idoneità di colui che desidera entrare nel Seminario, (12)
accompagnarlo durante gli anni della formazione e chiamarlo agli Ordini sacri, se sia giudicato in possesso
delle qualità richieste. (13)
La formazione del futuro sacerdote deve articolare, in una complementarità
essenziale, le quattro dimensioni della formazione: umana, spirituale, intellettuale e pastorale. (14)
In questo contesto, bisogna rilevare la particolare importanza della formazione umana, fondamento necessario
di tutta la formazione. (15) Per ammettere un candidato all’Ordinazione diaconale, la Chiesa deve verificare,
tra l’altro, che sia stata raggiunta la maturità affettiva del candidato al sacerdozio. (16)
La chiamata
agli Ordini è responsabilità personale del Vescovo (17) o del Superiore Maggiore. Tenendo presente il
parere di coloro al quali hanno affidato la responsabilità della formazione, il Vescovo o il Superiore
Maggiore, prima di ammettere all’Ordinazione il candidato, devono pervenire ad un giudizio moralmente
certo sulle sue qualità. Nel caso di un dubbio serio al riguardo, non devono ammetterlo all’Ordinazione.
(18)
Il discernimento della vocazione e della maturità del candidato è anche un grave compito del rettore
e degli altri formatori del Seminario. Prima di ogni Ordinazione, il rettore deve esprimere un suo giudizio
sulle qualità del candidato richieste dalla Chiesa. (19)
Nel discernimento dell’idoneità all’Ordinazione,
spetta al direttore spirituale un compito importante. Pur essendo vincolato dal segreto, egli rappresenta
la Chiesa nel foro interno. Nei colloqui con il candidato, il direttore spirituale deve segnatamente ricordare
le esigenze della Chiesa circa la castità sacerdotale e la maturità affettiva specifica del sacerdote,
nonché aiutarlo a discernere se abbia le qualità necessarie. (20) Egli ha l’obbligo di valutare tutte
le qualità della personalità ed accertarsi che il candidato non presenti disturbi sessuali incompatibili
col sacerdozio. Se un candidato pratica l’omosessualità o presenta tendenze omosessuali profondamente
radicate, il suo direttore spirituale, così come il suo confessore, hanno il dovere di dissuaderlo, in
coscienza, dal procedere verso l’Ordinazione.
Rimane inteso che il candidato stesso è il primo responsabile
della propria formazione. (21) Egli deve offrirsi con fiducia al discernimento della Chiesa, del Vescovo
che chiama agli
Ordini, del rettore del Seminario, del direttore spirituale e degli altri educatori del
Seminario ai quali il Vescovo o il Superiore Maggiore hanno affidato il compito di formare i futuri sacerdoti.
Sarebbe gravemente disonesto che un candidato occultasse la propria omosessualità per accedere, nonostante
tutto, all’Ordinazione. Un atteggiamento così inautentico non corrisponde allo spirito di verità, di
lealtà e di disponibilità che deve caratterizzare la personalità di colui che ritiene di essere chiamato
a servire Cristo e la sua Chiesa nel ministero sacerdotale.
CONCLUSIONE
Questa Congregazione ribadisce
la necessità che i Vescovi, i Superiori Maggiori e tutti i responsabili interessati compiano un attento
discernimento circa l’idoneità dei candidati agli Ordini sacri, dall’ammissione nel Seminario fino all’Ordinazione.
Questo discernimento deve essere fatto alla luce di una concezione del sacerdozio ministeriale in concordanza
con l’insegnamento della Chiesa.
I Vescovi, le Conferenze Episcopali e i Superiori Maggiori vigilino
perché le norme di questa Istruzione siano osservate fedelmente per il bene dei candidati stessi e per
garantire sempre alla Chiesa dei sacerdoti idonei, veri pastori secondo il cuore di Cristo.
Il Sommo
Pontefice Benedetto XVI, in data 31 agosto 2005, ha approvato la presente Istruzione e ne ha ordinato
la pubblicazione.
Roma, il 4 novembre 2005, Memoria di S. Carlo Borromeo, Patrono del Seminari.
ZENON
Card. GROCHOLENNWSKI
Prefetto
J. MICHAEL MILLER, C.S.B.
Arciv. tit. di Vertara
Segretario
Note
1. CONCILIO
ECUMENICO VATICANO II, Decreto sulla formazione sacerdotale Optatam totius (28 ottobre 1965): AAS 58 (1966),
713-727.
2. Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
(6 gennaio 1970; edizione nuova, 19 marzo 1985); L’insegnamento della filosofia nei Seminari (20 gennaio
1972); Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale (11 aprile 1974); Insegnamento
del Diritto Canonico per gli aspiranti al sacerdozio (2 aprile 1975); La formazione teologica dei futuri
sacerdoti (22 febbraio 1976); Epistula circularis de formatione vocationum adultarum (14 luglio 1976);
Istruzione sulla formazione liturgica nel Seminari (3 giugno 1979); Lettera circolare su alcuni aspetti
più urgenti della formazione spirituale nel Seminari (6 gennaio 1980); Orientamenti educativi sull’amore
umano – Lineamenti di educazione sessuale (1 novembre 1983); La Pastorale della mobilità umana nella
formazione dei futuri sacerdoti (25 gennaio 1986); Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti
circa gli strumenti della comunicazione sociale (19 marzo 1986); Lettera circolare riguardante gli studi
sulle Chiese Orientali (6 gennaio 1987); La Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale
(25 marzo 1988); Orientamenti per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella
formazione sacerdotale (30 dicembre 1988); Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione
sacerdotale (10 novembre 1989); Direttive sulla preparazione degli educatori nei Seminari (4 novembre
1993); Direttive sulla formazione dei seminaristi circa i problemi relativi al matrimonio ed alla famiglia
(19 marzo 1995); Istruzione alle Conferenze Episcopali circa l’ammissione in Seminario dei candidati provenienti
da altri Seminari o Famiglie religiose (9 ottobre 1986 e 8 marzo 1996); Il periodo propedeutico (1 maggio
1998); Lettere circolari circa le norme canoniche relative alle irregolarità e agli impedimenti sia ad
Ordines recipiendos, sia ad Ordines exercendos (27 luglio 1992 e 2 febbraio 1999).
3. GIOVANNI PAOLO
II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis (25 marzo 1992): AAS 84 (1992), 657-864.
4. Cfr. C.I.C., can. 1024 e C.C.E.O., can. 754; GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis
sull’Ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini (22 maggio 1994): AAS 86 (1994), 545-548.
5. Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Prespyterorum
ordinis (7 dicembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966), 991-993; Pastores dabo vobis, n. 16: AAS 84 (1992), 681-682.
Riguardo alla configurazione a Cristo, Sposo della Chiesa, la Pastore dabo vobis afferma: «Il sacerdote
è chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo Sposo della Chiesa [ … ]. È, chiamato, pertanto,
nella sua vita spirituale a rivivere l’amore di Cristo Sposo nel riguardi della Chiesa Sposa. La sua vita
dev’essere illuminata e orientata anche da questo tratto sponsale, che gli chiede di essere testimone
dell’amore sponsale di Cristo» (n. 22): AAS 84 (1992), 69 l.
6. Cfr. Presbyterorum ordinis, n. 14: AAS
58 (1966), 1013-1014; Pastores dabo vobis, n. 23: AAS 84 (1992), 691-694.
7. Cfr. CONGREGAZIONE PER IL
CLERO, Direttorio Vives ecclesiae per il ministero e la vita
dei presbiteri (31 marzo 1994), n. 58.
8.
Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica (edizione tipica, 1997), nn. 2357-2358.
Cfr. anche i diversi documenti
della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE:
Dichiarazione Persona humana su alcune questioni di etica
sessuale (29 dicembre 1975); Lettera homosexualitatis problema a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica
sulla cura pastorale delle persone omosessuali (1 ottobre 1986); Alcune considerazioni concernenti la
risposta a proposte di legge stilla non discriminazione delle persone omosessuali (23 luglio 1992); Considerazioni
circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (3 giugno 2003).
Riguardo
all’inclinazione omosessuale, la Lettera homosexualitatis problema afferma: «La particolare inclinazione
della persona omosessuale, benché non sia in sé un peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più
o meno forte, verso un comportamento intrinsecarnente cattivo dal putito di vista morale. Per questo motivo
l’inclinazione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata» (n. 3).
9. Cfr. Catechismo
della Chiesa Cattolica (edizione tipica, 1997), n. 2358; cfr. anche C.I.C., can. 208 e C.C.E.O., can.
11.
10. Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, A memorandum to Bishops seeking advice in matters
concerning homosexuality and candidates _for admission to seminary, (9 luglio 1985); CONGREGAZIONE PER
IL CULTO DIVINO E LA DisCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera (16 maggio 2002): Notitiae 38 (2002), 586.
11.
Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 35-36: AAS 84 (1992), 714-718.
12 Cfr. C.I.C., can. 241, § 1: «Il Vescovo
diocesano ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro doti umane e morali,
spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della loro retta intenzione, sono ritenuti
idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri» e C.C.E.O., can. 342, § 1.
13. Cfr. Optatam totius,
n. 6: AAS 58 (1966), 717. Cfr. anche C.I.C., can. 1029: «Siano promossi agli ordini soltanto quelli che,
per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le
circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono
buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità
fisiche e psichiche congruenti con l’ordine che deve essere ricevuto» e C.C.E.O., can. 758.
Non chiamare
agli Ordini colui che noti ha le qualità richieste non è una ingiusta discriminazione: cfr. CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non
discriminazione delle persone omosessuali.
14 Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 43-59: AAS 84 (1992), 731-762.
15. Cfr. ibid., n. 43: « Il presbitero, chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo Capo e Pastore
della Chiesa, deve cercare di riflettere in sé, nella misura del possibile, quella perfezione umana che
risplende nel Figlio di Dio fatto uomo e che traspare con singolare efficacia nei suoi atteggiamenti verso
gli altri»: AAS 84 (1992), 732.
16. Cfr. ibid., nn. 44 e 50: AAS 84 (1992), 733-736 e 746-748. Cfr.
anche: CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Carta circular Entre las más
delicadas a los Exc.mos y Rev.mos Señores Obispos diocesanos y demás Ordinarios canònicamente facultados
para llamar a las Sagradas Ordenes, sobre Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos (10
novembre 1997): Notitiae 33 (1997), 495-506, particolarmente l’Allegato V.
17. Cfr. CONGREGAZIONE PER
I VESCOVI, Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores (22 febbraio 2004),
n. 88.
18 Cfr. C.I.C., can. 1052, § 3: «Se […] il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato
sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova». Cfr. anche C.C.E.O., can. 770.
19. Cfr. C.I.C.,
can. 1051: «Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell’ordinando […] vi sia
l’attestato del rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità per ricevere l’ordine,
vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l’attitudine ad esercitare il ministero;
ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica».
20 Cfr. Pastores dabo robis, nn. 50 e 66: AAS 84 (1992), 746-748 e 772-774. Cfr. anche Ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis, n. 48.
21 Cfr. Pastores dabo vobis, n. 69: AAS 84 (1992), 778
Mittwoch, 23. November 2005 08:16
CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA





